Gruppo Salute e Sicurezza
Consulenza e sicurezza sul lavoro in Trentino-Alto Adige
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in GU, ovvero novanta giorni dal 20 agosto 2015 e ha l’obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo riguardante la prevenzione incendi. Riporta in cinque articoli e un lungo allegato le nuove norme tecniche di riferimento, i campi e le attività di applicazione.
Le nuove norme potranno essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività indicate dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122), e nel dettaglio potranno essere applicate per le attività che in tale allegato sono indicate con i numeri: “9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76″. (Art.2 comma 1 del decreto 3 agosto 2015).
Elencanti gli ambiti di applicazione, è l’allegato I del decreto 3 agosto a indicare in dettaglio le nuove norme tecniche di prevenzione incendi.
Le disposizioni, sulle quali torneremo in dettaglio in approfondimenti successivi, sono raggruppate in quattro sezioni.